TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1 L’"Aero Club Serristori - Associazione Sportiva Dilettantistica",
con sede in Castiglion Fiorentino, località Manciano
n. 225, di seguito denominato solo Aero Club, costituito
sotto la forma di associazione sportiva dilettantistica, potrà esercitare, senza fini di lucro, attività sportiva, didattica,
turistica e promozionale nei settori del volo a motore o a vela
e dell'acrobazia con velivoli o con alianti, del volo da
diporto o sportivo con apparecchi provvisti o non provvisti di
motore, del volo in pallone libero o dirigibile, della costruzione
aeronautica amatoriale o del restauro di velivoli storici,
del paracadutismo sportivo e dell'aeromodellismo. Tali attività verranno definite in seguito con la parola "Specialità" seguita dalla relativa specificazione.
In particolare l'Aero Club persegue, nel quadro delle attività di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica
della gioventù e del pubblico tutto.
Inoltre l'Aero Club promuove e incoraggia ogni altra forma di
attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito
della Protezione Civile ed in ogni altro settore.
Svolge propaganda aeronautica; diffonde la cultura aeronautica e collabora con la pubblica Autorità locale nello studio o
nella risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque
al fine di sviluppare le attività aeronautiche in ogni
loro aspetto.
L'Aero Club può svolgere attività a favore di Amministrazioni
o Enti Pubblici, ai sensi della lettera b del comma 2 bis dell'art.
108 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), come
modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.
L'Aero Club può svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente
legislazione, ogni attività connessa agli scopi istituzionali,
sia direttamente, sia in forma partecipata.
L'Aero Club è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in
quanto tale, non può prevedere né effettuare, neanche in modo
indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di
fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione,
provenienti da attività commerciali legalmente consentite e
gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere
reinvestiti nel potenziamento dell'attività statutaria.
L’Aero Club è soggetto di diritto privato.
Per ciascuna specialità, che abbia almeno dieci soci attivi,
muniti dei titoli aeronautici sportivi prescritti in corso di
validità, potrà essere costituita apposita sezione sportiva. I
componenti di dette Sezioni eleggono, in riunioni separate da
tenere prima delle Assemblee di cui al successivo articolo 9,
un rappresentante di specialità, che entrerà a far parte del
Consiglio Direttivo dell'Aero Club.
Si applica all’Aero Club il disposto dell'art. 4, comma 1,
n. 9, dello Statuto dell'AeCI.
TITOLO II
SOCI
ART. 2 Hanno titolo per aspirare alla qualifica di socio
dell’Aero Club:
a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici
di seguito indicati, anche se scaduti di validità
- licenza di pilota di velivolo;
- licenza di pilota di elicottero;
- licenza di pilota di aliante;
- licenza di pilota di autogiro;
- licenza di pilota di dirigibile;
- licenza di pilota di pallone libero;
- licenza di paracadutista sportivo;
- attestato per l'effettuazione dell'attività di volo da diporto
o sportivo (VDS);
- attestati A e B di volo a vela;
- attestato di aeromodellista;
- licenza di navigatore;
- licenza di tecnico di volo;
- licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;
- altri che l’Assemblea dell’AeCI, su proposta del Consiglio
Federale, deliberi di aggiungere;
b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla
precedente lettera a);
c) altre persone interessate alle attività istituzionali, compresi
gli operatori di autocostruzione aeronautica.
I soggetti in possesso delle caratteristiche previste ai superiori
punti a), b), c), che aspirino ad ottenere la qualifica
di socio, devono presentare apposita domanda sottoscritta da
due soci presentatori dello stesso Aero Club.
Sull’accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile
giudizio, il Consiglio Direttivo dell’Aero Club.
L’accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento
degli importi stabiliti per la quota di ammissione e per la
quota di associazione. L’iscrizione nel Libro dei Soci decorre
dalla data di tale versamento.
I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza
dei soci iscritti all'Aero Club locale. Per l’elezione alle
cariche dell’Aero Club, vigono le ineleggibilità e le incompatibilità
di cui agli artt. 24 e 42 dello Statuto dell'Aero
Club d'Italia. E’ in facoltà dell’Aero Club di conferire speciali
distinzioni, diplomi e medaglie, nonché di proporre al
Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia, ai sensi dell’art.
22 dello Statuto dell’AeCI, la nomina a Presidente Onorario e
Socio onorario dell’Aero Club. Tutti i soci dell’Associazione
Italiana dei Pionieri e i Soci d’onore nominati dall’Aero Club
d’Italia sono soci dell’Aero Club nelle cui circoscrizioni risiedono,
con esonero dal pagamento delle quote sociali.
ART. 3 Le misure delle quote di ammissione e di associazione
dei soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo
dell’Aero Club. Speciali facilitazioni possono essere previste
per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento
del 26° anno di età, per i soci che abbiano compiuto il
60° anno, per i soci con anzianità di iscrizione superiore ai
venticinque anni, per i campioni di specialità nazionali od
internazionali e per i disabili. Le quote sociali devono essere
versate entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato
pagamento della quota associativa annuale entro tale termine
comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo dell’Aero Club di riammettere
i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli
dal pagamento della quota di ammissione.
ART. 4 I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell’Aero Club, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua
organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua
struttura. Alle attività dell’Aero Club possono partecipare,
con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio
Direttivo, i soci di altre Associazioni federate o di
altri Enti aggregati all’Aero Club d’Italia. L’Aero Club, attraverso
apposite convenzioni, può intrattenere rapporti di
collaborazione e scambio con altre Associazioni federate o altri
Enti aggregati, anche indirettamente, all’Aero Club
d’Italia.
ART. 5 La qualità di socio si perde per decadenza nel caso
previsto dal precedente art. 3, comma 3, per volontarie dimissioni,
per radiazione.
La radiazione è pronunciata dalla Commissione di Disciplina
dell’Aero Club e comporta il divieto di associazione successiva
presso altra Associazione federata o altro Ente aggregato
all’AeCI.
Contro i provvedimenti della Commissione di Disciplina è ammesso
ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Aero Club
d’Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti
stessi. Il ricorso non sospende l’applicazione del
provvedimento.
ART. 6 Hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire
cariche sociali, salve le limitazioni previste dagli
artt. 24 e 42 dello Statuto AeCI, i soli soci maggiorenni in
regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di
appartenenza al Sodalizio di almeno tre mesi. I soci
dell’Associazione Italiana Pionieri, i presidenti onorari e
soci onorari nominati dall’Aero Club d’Italia possono partecipare
alle Assemblee, ma non possono esercitare il diritto di
voto. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può, tuttavia,
essere previsto, a carico dell’Aero Club, un rimborso per le
spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato dai
componenti degli Organi dell'Aero Club e dal Presidente, nella
misura e nei modi di cui all’art. 32, n. 26, dello Statuto
dell’AeCI.
I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club o comunque
siano da esso a qualunque titolo rimunerati non possono
rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle
assemblee, ma non hanno diritto di voto.
TITOLO III
ORGANI DELL’ AERO CLUB
CAPO I
GENERALITA'
Gli Organi dell’Aero Club sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Commissione Permanente di Disciplina;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
CAPO II
ASSEMBLEA
ART 8 L’Assemblea è costituita da :
- il Presidente dell’Aero Club, che la presiede;
- i membri del Consiglio Direttivo;
- tutti i soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente
art. 6. Ogni socio può esprimere un solo voto.
L’Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali
e può essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria.
ART. 9 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Aero Club:
a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo
e sulla relazione delle attività svolte nell’anno precedente;
b) entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo
e sul programma di massima per l’anno successivo;
c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte
dal Consiglio Direttivo;
d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente, i membri
del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori
dei Conti;
e) per deliberare lo scioglimento dell’Aero Club ai sensi del
successivo art. 28.
ART. 10 L’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con
predisposto ordine del giorno, da almeno la metà più uno degli
aventi diritto al voto.
ART. 11 La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso
esposto nella sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima della
data fissata per la riunione dell’Assemblea con invito spedito
mediante lettera raccomandata ad ogni socio avente diritto
al voto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l’adunanza. L’avviso e l’invito devono indicare gli argomenti
posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della
riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in
seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse
24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del diritto di voto.
ART. 12 L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione,
con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi
diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei soci presenti.
Salvo il disposto dell’art.15, le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di
chi presiede.
CAPO III
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13 Il Consiglio Direttivo dell’Aero Club è composto:
a) dal Presidente dell’Aero Club che lo presiede e lo convoca
per iscritto, e comunque con avviso esposto, con il relativo
ordine del giorno, nella sede sociale almeno tre giorni prima
di quello fissato per la riunione;
b) da cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea, tra i quali il
Presidente nomina un Vice Presidente;
c) da un Consigliere per ognuna delle sezioni di specialità,
previste all’ art.6, comma 1, numero 1, dello Statuto dell’ Aero Club d’Italia, costituite in seno all' Aero Club.
I Consiglieri di cui al precedente punto c) vengono eletti secondo
le norme emanate dall'Aero Club d'Italia.
Su proposta dello stesso Consiglio Direttivo, il Consiglio Federale
dell’AeCI può autorizzare l’aumento, fino ad un massimo
di nove, del numero dei Consiglieri di cui al precedente comma
1, n. 2, per gli Aero Club che abbiano un numero di soci non
inferiore a
500. I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere
rieletti.
ART. 14 Il Consiglio Direttivo è l’Organo di esecuzione delle
decisioni assembleari e delibera su tutte le materie non espressamente
riservate alla competenza dell’Assemblea . Predispone
i bilanci preventivi e consuntivi.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre
la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
CAPO IV
PRESIDENTE
ART. 15 Il Presidente dell’Aero Club è eletto dall’Assemblea
fra i soci che siano atleti o tecnici sportivi in attività o
che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla
FAI per almeno due anni, con votazione a scheda segreta a maggioranza
dei due terzi dei presenti, in primo scrutinio, e a
maggioranza assoluta dei presenti, in secondo o successivo
scrutinio.
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente
una sola volta. Il Presidente eletto per due volte consecutive
non può essere rieletto per un terzo mandato, prima
che siano decorsi almeno due anni dalla scadenza dell’ultimo
mandato.
ART. 16 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Aero
Club.
Il Presidente è competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari,
da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla
prima riunione utile.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito
dal Vicepresidente.
Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro
del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un membro del
Consiglio Direttivo a presiedere
l’Assemblea.
CAPO V
COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA
ART. 17 La Commissione Permanente di Disciplina è composta dal
Presidente dell’Aero Club, che la presiede, dal Vicepresidente
e dal Consigliere più anziano di età.
La Commissione infligge le seguenti sanzioni:
1-il rimprovero scritto.
2-la sospensione fino ad un anno.
3-La radiazione.
Il Presidente dell'Aero Club contesta gli addebiti al socio
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli
un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni.
Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni
del socio, la Commissione commina le sanzioni nei confronti
del socio che abbia:
a) compiuto atti disonorevoli;
b) mancato ai doveri sociali;
c) compiuto atti di indisciplina di volo;
d) compiuto violazioni sportive;
e) danneggiato, in qualunque modo, l’interesse materiale o
l’immagine, il prestigio, il buon nome dell’AeC o dell’AeCI;
f) compiuto atti diretti a turbare l’ordinato svolgimento delle
attività sociali. Le decisioni della Commissione sono comunicate
al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART 18 Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di
Disciplina è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri
dell’Aero Club d’Italia entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione della decisione.
Il ricorso non sospende l’applicazione del provvedimento disciplinare.
Il Collegio dei Probiviri procede all’audizione
del ricorrente e del Presidente dell’Aero Club sia singolarmente,
sia in contraddittorio. Le parti possono essere assistite
da avvocati o da soci di Aero Club o di Associazioni federati
all’Aero Club d’Italia.
La decisione del Collegio dei Probiviri dell’Aero Club
d’Italia è provvedimento definitivo e prevede la liquidazione
delle eventuali spese sostenute per il giudizio.
La radiazione pronunciata dalla Commissione comporta anche il
divieto di associarsi ad altra Associazione federata o ad altro
Ente aggregato all’AeCI.
La radiazione può essere revocata con delibera motivata del
Consiglio Federale dell’AeCI, sentito il Collegio dei Probiviri,
non prima che sia trascorso un biennio dalla data del
provvedimento definitivo.
CAPO VI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 19 Il controllo dell’amministrazione dell’Aero Club è affidato
ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre
Revisori eletti dall’Assemblea, i quali eleggono, tra di loro,
il Presidente del Collegio. Essi durano in carica quattro anni
e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri
delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la
contabilità e presentano le loro relazioni con le conclusioni
e le proposte al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori devono essere
raccolti in apposito registro
custodito presso la sede dell’Aero Club.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
CAPO VII
SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI
DECADENZE E DIMISSIONI
ART. 20 In caso di dimissioni o decadenza nell’ipotesi prevista
dall’art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte, inabilitazione
o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro
sostituzione con i primi dei non eletti. Il membro surrogato
resta in carica fino alla scadenza dell’Organo Collegiale.
In caso di dimissioni o decadenza nell’ipotesi prevista
dall’art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte, inabilitazione
o interdizione della metà dei componenti dell'Organo
Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo dell’Aero
Club, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta
la decadenza degli altri organi. In tal caso, si fa luogo
al rinnovo, fino alla scadenza dell’Organo decaduto.
ART.21 Le dimissioni del Presidente dell’Aero Club comportano
l’automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli
affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni.
Entro sette giorni dalla stessa data, il Consiglio
Direttivo deve convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo
Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. La data
dell’Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro trenta
giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica per
qualsiasi altro motivo.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE
ART. 22 Il Patrimonio dell’Aero Club è costituito :
a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di
proprietà dell’Aero Club;
b) dai beni mobili e immobili dei quali l’Aero Club divenisse,
a qualsiasi titolo, proprietario.
ART. 23 Le entrate dell’Aero Club sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali, di contributo
ordinario e straordinario dei soci;
c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti
pubblici e privati;
d) da proventi derivanti dall’attività istituzionale e da altre
attività consentite;
e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente
svolte dall’AeC in presenza di ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e
conservato il rendiconto di cui all’art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre
1997, n° 460;
f) da eventuali contributi dell’AeCI e di altre Amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all’art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n° 517.
ART. 24 I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione potranno
essere depositati presso uno o più Istituti di credito, motivatamente
scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima
trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente, o di
un suo delegato, ai sensi del precedente art. 16.
ART. 25 L’anno finanziario coincide con l’anno solare.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il
conto consuntivo e li sottopone per l'approvazione
all’Assemblea. Ai bilanci e conti di cui al comma precedente
va data adeguata pubblicità. Essi sono inviati all’Aero Club
d’Italia entro venti giorni dalla data di approvazione, a norma
dell’art. 8, n.2, dello Statuto dell’AeCI.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo:
- prevedere appositi capitoli di bilancio destinati al rendiconto
delle diverse specialità esercitate;
- autorizzare i rappresentanti di specialità alla gestione economica
separata (con esclusione delle quote associative annue
che sono e restano di competenza del rendiconto globale)
fermo restando che in sede annuale il bilancio preventivo e
consuntivo sarà unico.
ART. 26 Presso l’Aero Club devono essere conservati i registri
previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, ed
in ogni caso:
a) il Libro dei Verbali dell’Assemblea;
b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
c) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina;
e) il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente.
I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa
vigente.
TITOLO V
ATTIVITÀ SPORTIVA
ART. 27 Ogni anno, entro i termini indicati dall’Aero Club
d’Italia, l’Aero Club sottopone all’AeCI le proposte concernenti
l’attività sportiva, per il suo coordinamento nel quadro
dell’attività sportiva nazionale. Il Presidente dell’Aero Club
propone all’Aero Club d’Italia, per la nomina, i Commissari
Sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere
riconfermati.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL’AERO CLUB O
DEGLI ORGANI SOCIALI
ART. 28 Lo scioglimento dell’Aero Club può essere deliberato
dal Consiglio Federale dell’AeCI, ai sensi dell’art. 32 n. 16
dello Statuto dell’AeCI, o dai quattro quinti dei soci riuniti
in Assemblea.
In caso di scioglimento, l’Aero Club d’Italia provvede alla
nomina di un Commissario liquidatore e indica l’Associazione,
dalle analoghe finalità, cui devolvere il patrimonio, ovvero
prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità,
dedotto il capitale sociale per i Sodalizi costituiti in
forma societaria. I Revisori dei Conti, in carica al momento
della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie
funzioni fino al termine delle operazioni relative.
ART. 29 Per gravi motivi, su proposta del Presidente
dell’AeCI, o a richiesta della metà più uno dei soci aventi
diritto al voto, il Consiglio Federale dell’AeCI può sciogliere
gli Organi dell’Aero Club e nominare un Commissario straordinario,
il quale assume i poteri degli Organi disciolti. Il
Commissario resta in carica per sei mesi per provvedere alla
ricostituzione della amministrazione ordinaria. Tale termine
può essere prorogato, in caso di necessità, dal Consiglio Federale
dell’Aero Club d’Italia fino ad un anno.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 30 In caso di trasformazione da Aero Club plurispecialistico
in più Aero Club il Consiglio Federale dell’Aero Club
d’Italia, se richiesto da una o più parti, nomina un Commissario
che dirime le controversie relative all’assegnazione dei
beni costituenti il patrimonio sociale.
Il Commissario assegna i beni costituenti il patrimonio tenendo
conto della destinazione d’uso dei beni, del numero dei
soci praticanti le singole specialità e dell’ammontare delle
quote sociali pagate dai vari tipi di soci nel decennio precedente
la trasformazione.
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